Via libera, ieri sera, dall’assemblea del Senato (con 155 sì e 105 no) al decreto sugli stupefacenti e i farmaci ‘off label’. Sul provvedimento (il quarto del Governo Renzi) l’esecutivo ha posto due volte la fiducia. Come il decreto Lavoro, anche questo provvedimento in più occasioni ha diviso la maggioranza, in particolare l’emendamento – presentato alla Camera – sul reato di piccolo spaccio. Secondo fonti di Palazzo Chigi, la strada della prima fiducia alla Camera è stata scelta proprio per evitare divisioni nella maggioranza durante l’esame dell’aula. La norma sul piccolo spaccio, così come modificata alla Camera, prevede per lo spaccio lieve un’unica pena e sanzione, senza differenziazione tra le droghe detenute (leggere e pesanti), come invece prevedono altri tipi di reato. Sulla differenziazione delle pene, il deputato David Ermini (renziano del Pd) aveva presentato un emendamento per distinguerle in base alle droghe commercializzate e detenute. L’emendamento, però, è stato ritirato durante l’esame, dopo che Ncd, Scelta civica e Per l’Italia si sono opposti. Al Senato il provvedimento non ha subito nessuna modifica.
RIDOTTE PENE PER REATO PICCOLO SPACCIO Ridotte le pene per il reato di piccolo spaccio. Il reato era stato reso fattispecie autonoma con il decreto Carceri approvato a febbraio scorso. Quindi viene prevista una detenzione, per il cosiddetto piccolo spaccio di strada, da 6 mesi a 4 anni introducendo nuove sanzioni (da mille a 15 mila euro). La norma precedente prevedeva multe da 3mila a 26mila euro. In pratica, la riduzione della pena evita la custodia cautelare in carcere (prevista per i reati con pena massima da 5 anni in su); l’arresto facoltativo sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice graduare l’entità della pena in base alla qualità e quantità della sostanza. Il piccolo spacciatore potrà usufruire del nuovo istituto della messa alla prova.
OK LAVORI PUBBLICA UTILITÀ PER PICCOLO SPACCIO E ancora: sarà possibile per il giudice assegnare i lavori di pubblica utilità come sconto della pena per lo spaccio o la detenzione di stupefacenti ‘di lieve entità’. Questa sanzione alternativa dovrà essere chiesta dall’imputato e ha una durata equivalente alla condanna detentiva. È revocabile se si violano gli obblighi connessi al lavoro e non può sostituire la pena per più di due volte.
USO PERSONALE NON AVRÀ RILEVANZA PENALE L’acquisto o la detenzione di droghe per uso personale non ha rilevanza penale. Quindi non viene previsto il carcere per l’uso personale, ma restano le sanzioni amministrative (già previste dalla legge Fini-Giovanardi): sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno, che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi).
NUOVE TABELLE. TORNA DISTINZIONE LEGGERE-PESANTI Sono cinque, la I e III raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. L’ultima riguarda i medicinali. Le tabelle, che ricomprendono anche le circa 500 sostanze classificate a decorrere dal 2006, sono rimodellate in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi. Eventuali modifiche e aggiornamenti spettano al ministro della Salute, sentiti il Consiglio e l’Istituto superiore di sanità.
VIA AGGETTIVO ‘INDICA’. PENE PER TUTTI TIPI CANNABIS Modificata la tabella predisposta ad hoc per la cannabis, presente nel decreto Stupefacenti e farmaci ‘off label’. La modifica è stata decisa con l’approvazione di alcuni emendamenti identici del Pd, M5s e Forza Italia. La Tabella II inizialmente distingueva tre tipologie di cannabinoidi: hashish, olio di canapa e marijuana, tutte e tre della famiglia della cannabis indica. Ora con gli emendamenti viene cancellato l’aggettivo ‘indica’ e quindi il testo riportata semplicemente la dicitura ‘cannabis’. Questo significa che saranno soggette a pene e sanzioni (anche se minori rispetto alle droghe pesanti) anche le altre tipologie di cannabis, come la sativa, la ruderalis e gli incroci. Le sanzioni previste per le cosiddette droghe leggere sono quelle previste dalla legge Iervolino-Vassalli (più contenute, da 2 a 6 anni), tornata in vigore dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi.
IN TABELLA I ANCHE DROGHE SINTETICHE CON CANNABIS Nella nuova Tabella I sulle droghe (che contiene l’elenco di quelle ‘pesanti’) dovranno essere indicate ‘sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco – tossicologico al tetraidrocannabinolo’. L’emendamento precisa che devono essere inserite in tabella le droghe sintetiche che contengono il delta tetraidrocannabinolo (detto comunemente Thc), il principale principio attivo della cannabis, considerato il capostipite della famiglia dei fitocannabinoidi.
NO OK COLTIVAZIONE O VENDITA PER CONDANNATI SPACCIO Sono esclusi dall’autorizzazione per la coltivazione, produzione, fabbricazione, importazione, esportazione, commercializzazione o comunque detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope le persone che abbiano avuto condanne per spaccio o detenzione illecita di droghe.
RIVEDERE PENA UNICA PER REATO PICCOLO SPACCIO La commissione Affari costituzionali alla Camera ha dato il proprio parere al decreto, esprimendosi farevolmente. In particolare la I commissione ha discusso la parte che riguarda l’utilizzo e la detenzione di droghe, inserendo nel parere anche un’osservazione che ha fatto molto discutere le commissioni Giustizia e Affari sociali alla Camera. Il tema, come detto, ha diviso Pd, Ncd, Sc e PI. Nel parere i deputati della commissione Affari costituzionali chiedono di verificare la pena (ora unica per tutti i tipi di droghe) prevista per il reato autonomo di piccolo spaccio. La norma quindi non prevede nessuna distinzione rispetto agli stupefacenti utilizzati, a fronte delle due distinte fattispecie base (droghe leggere e droghe pesanti) tornate in vita con la sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi. Le due fattispecie valgono per gli altri tipi di reato che non riguardano lo spaccio lieve. La distinzione (prevista dalla legge Iervolino-Vassalli) è tornata in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale. Quindi per lo spaccio di droghe pesanti è prevista la reclusione da 8 a 20 anni e una multa da 25.822 a 258.228 euro; per le droghe leggere, invece, la legge del 1990 prevede una pena da 2 a 6 anni e una sanzione da 5.164 a 77.748.
FONTE ADUC 15/05/2014 ore 10:31